Regolamento Datori di lavoro

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ART.1 (COSTITUZIONE DELLA CAS.SA.COLF)

In ottemperanza a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (nel prosieguo CCNL) sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, CAS.SA.COLF è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO (costituita da Nuova Collaborazione, da Assindatcolf, da A.D.L.D. e da A.D.L.C.) e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF.

ART.2 (SCOPO)

CAS.SA.COLF ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensive di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi ed aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.

ART. 3 (INIZIO OPERATIVITA’ REGOLAMENTO DATORI DI LAVORO CAS.SA.COLF)

Posto che, alla data del 1° Luglio 2021, data di entrata in vigore delle modifiche previste dalla presente versione del regolamento, erano già previste le prestazioni di cui ai punti 8.3 e 8.4, essendo invece le prestazioni di cui ai punti 8.1 e 8.2 di nuova introduzione, si precisa che CAS.SA.COLF erogherà, sussistendone i requisiti, le prestazioni di cui ai punti 8.1 e 8.2 in relazione ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2021 e prestazioni di cui ai punti 8.3 e 8.4 in relazione ad eventi verificatisi anche in precedenza.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2024.

ART. 4 (OBBLIGATORIETÀ DELLA CONTRIBUZIONE)

L’adesione al CCNL di cui all’art. 1 comporta l’obbligo di iscrizione da parte dei dipendenti e dei datori di lavoro a CAS.SA.COLF. Il datore di lavoro e il lavoratore dipendente sono tenuti ad adempiere agli obblighi contributivi di assistenza contrattuale. I contributi sono dovuti nella misura minima oraria complessiva di € 0,06 come stabilito dall’art. 53 del CCNL; il lavoratore dipendente è obbligato alla contribuzione nella misura minima dell’importo di € 0,02 per ora lavorativa.

Al versamento dei contributi è obbligato il datore di lavoro, dovendo adempiere agli obblighi di versamento per sè e per il proprio dipendente.

ART. 5 (VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI; REGOLARITÀ E CONTINUITÀ DEI VERSAMENTI; REGOLARIZZAZIONE)

I contributi di assistenza contrattuale di cui al precedente art. 4 vanno versati con periodicità trimestrale all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ente con il quale è stata stipulata apposita convenzione per la riscossione; il versamento dei contributi di assistenza contrattuale deve essere effettuato attraverso l’inserimento del codice F2 (FONDO COLF) all’interno del bollettino trimestrale dell’INPS, ed il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre i termini di scadenza dei contributi previdenziali del trimestre successivo.

Oltre le scadenze sopracitate, il contributo di assistenza contrattuale dovrà essere ripagato per intero, in caso di mancato pagamento la richiesta di prestazione verrà respinta.

L’accesso alle prestazioni, oltre a quanto previsto al successivo art. 7, è subordinato alla regolarità contributiva a partire dal primo versamento del contributo di assistenza contrattuale (data di assunzione) di tutti i rapporti di lavoro in essere.

Al fine di ottemperare a quanto previsto al successivo art 7.1, qualora sia stato omesso il versamento dei contributi inerenti uno o al massimo due trimestri anche non consecutivi, è consentito sanare tale omissione al fine di non perdere il diritto alle prestazioni. La verifica contributiva oggetto di recupero analizzerà solo ed esclusivamente gli ultimi cinque anni di contribuzione dal momento della richiesta.

Qualora i trimestri non versati fossero superiori a due, verrà meno il diritto alle prestazioni ma sarà comunque possibile sanare: il diritto alle prestazioni, scontata la carenza del primo versamento, decorrerà nuovamente dal secondo trimestre e la prestazione verrà rimborsata con il versamento dei successivi tre trimestri.

Il datore di lavoro avrà la possibilità di sanare la posizione contributiva inviando una mail di richiesta a recuperocontributi@cassacolf.it indicando nome, cognome e codice fiscale delle parti costituenti il rapporto di lavoro e allegando i bollettini PagoPa relativi ai trimestri da recuperare e la relativa denuncia I.N.P.S. del rapporto di lavoro. CAS.SA.COLF analizzerà la posizione e invierà il dettaglio della differenza contributiva da versare a mezzo bonifico bancario al FondoCOLF.

Una volta effettuato il pagamento, CAS.SA.COLF aggiornerà la posizione e darà notizia al datore di lavoro e al lavoratore interessato.

Tale modalità di recupero è vigente dal 15 Maggio 2024.

CAS.SA.COLF potrà prevedere ulteriori modalità di versamento dei contributi, con apposite comunicazioni sul sito www.cassacolf.it.

5.1 (NORMA TRANSITORIA)

Nel caso in cui il datore di lavoro non avesse ottemperato al pagamento dell’incremento contributivo (da € 0.03 a € 0.06) decorrente dal 1 Gennaio 2021, così come previsto dall’art. 53 del CCNL in vigore, limitatamente al 30 Giugno 2024, avrà la possibilità di sanare la posizione contributiva inviando una mail di richiesta a recuperocontributi@cassacolf.it indicando nome, cognome e codice fiscale delle parti costituenti il rapporto di lavoro e allegando i bollettini PagoPa relativi ai trimestri da recuperare. CAS.SA.COLF analizzerà la posizione e invierà il dettaglio della differenza contributiva da versare a mezzo bonifico bancario al FondoCOLF.

Una volta effettuato il pagamento, CAS.SA.COLF aggiornerà la posizione e darà notizia al datore di lavoro e al lavoratore interessato.

Tale norma transitoria è vigente solo ed esclusivamente per regolarizzare il mancato versamento dell’incremento contributivo previsto dall’art. 53 del CCNL in vigore (da € 0,03 a € 0,06).

ART. 6 (ISCRITTI – BENEFICIARI)

Sono iscritti a CAS.SA.COLF tutti i dipendenti ed i datori di lavoro domestico in regola con i contributi di assistenza contrattuale, nei confronti dei quali vengono applicati il CCNL di categoria a partire da quello stipulato il 16 Febbraio 2007, ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra FIDALDO e DOMINA da una parte e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF dall’altra.

Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi i datori di lavoro e i dipendenti del settore domestico iscritti e, ad esclusione della prestazione di cui all’art. 8.1, anche i loro eredi.

Il dipendente risulta iscritto a CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento a suo nome dei contributi di Assistenza contrattuale di cui ai precedenti art. 4 e 5.

Perché sia i dipendenti che i datori di lavoro continuino ad essere beneficiari delle rispettive prestazioni è necessario che, i contributi di assistenza contrattuale vengano versati in modo regolare e continuativo.

ART.7 (DIRITTO ALLE PRESTAZIONI)

7.1. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI A BENEFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro ha diritto alle prestazioni di cui al successivo art.8 qualora abbia regolarmente versato con continuità, anche a nome di differenti dipendenti del settore domestico, contributi di assistenza contrattuale di cui ai precedenti artt 4, 5 e 6. Il diritto alle prestazioni è condizionato al versamento dei predetti contributi nei quattro trimestri precedenti il trimestre durante il quale è occorso l’evento ovvero nei tre trimestri precedenti più quello durante il quale è occorso l’evento in relazione al quale si richiede la prestazione, purché l’importo complessivo dei contributi di assistenza contrattuale versati nei quattro trimestri non risulti inferiore ad € 25,00 (venticinque/00). Nel caso in cui l’evento si verifichi in uno dei primi tre trimestri di iscrizione, si applica il successivo art. 7.2.

Al fine di raggiungere la soglia minima, tale da garantire l’accesso alle prestazioni, è possibile incrementare volontariamente il versamento aumentando la quota minima oraria prevista. CAS.SA.COLF potrà prevedere ulteriori modalità di versamento dei contributi, con apposite comunicazioni sul sito www.cassacolf.it.

7.2 EVENTO OCCORSO NEI PRIMI TRIMESTRI DI ISCRIZIONE

I datori di lavoro non hanno diritto alle prestazioni di cui al successivo art. 8 relativamente agli eventi avvenuti durante il primo trimestre di iscrizione a CAS.SA.COLF; qualora l’evento per il quale si intende richiedere la prestazione avvenga durante il secondo, il terzo o il quarto trimestre successivo al primo trimestre per il quale sia effettuato il versamento dei contributi, le prestazioni saranno erogate solo dopo che siano stati versati regolarmente e continuativamente i contributi di assistenza contrattuale per quattro trimestri consecutivi, purché l’importo complessivo non risulti inferiore ad € 25,00 (venticinque/00).

7.3 REQUISITO DELLA CONTINUITA’

Il requisito della continuità sussiste quando siano stati versati i contributi di assistenza contrattuale con il codice F2 in ciascun trimestre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 6, indipendentemente dalla loro entità e dal numero di settimane coperte.

7.4 DECADENZA DALLE PRESTAZIONI PER INOSSERVANZA DEI TERMINI E DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE

Per le prestazioni del successivo art. 8 comma 1, la richiesta, corredata dalla documentazione prevista, deve essere inviata dall’iscritto entro 12 mesi dal verificarsi dell’evento che ha condotto allo stato di non autosufficienza permanente. Qualora la documentazione inviata non fosse sufficiente all’istruttoria del diritto alla prestazione, l’iscritto ha a disposizione ulteriori 12 mesi per presentare la documentazione mancante, pena la decadenza dalla prestazione stessa.

Per le prestazioni del successivo art. 8 comma 2 la richiesta, corredata dalla documentazione prevista, deve essere inviata dall’iscritto entro 12 mesi dalla data di conclusione del rapporto di lavoro a termine in sostituzione di maternità. Qualora la documentazione inviata non fosse sufficiente all’istruttoria del diritto alla prestazione, l’iscritto ha a disposizione ulteriori 12 mesi per presentare la documentazione mancante, pena la decadenza dalla prestazione stessa.

Per le prestazioni del successivo art. 8 comma 3 la richiesta, corredata dalla documentazione prevista, deve essere inviata dall’iscritto entro 12 mesi dalla data in cui il datore di lavoro risarcisce l’INAIL a seguito dell’azione di rivalsa. Qualora la documentazione inviata non fosse sufficiente all’istruttoria del diritto alla prestazione, l’iscritto ha a disposizione ulteriori 12 mesi per presentare la documentazione mancante, pena la decadenza dalla prestazione stessa.

Per le prestazioni del successivo art. 8 comma 4 la richiesta, corredata dalla documentazione prevista, deve essere inviata dall’iscritto entro 12 mesi dalla data in cui il datore di lavoro risarcisce i terzi per il danno causato dal lavoratore. Qualora la documentazione inviata non fosse sufficiente all’istruttoria del diritto alla prestazione, l’iscritto ha a disposizione ulteriori 12 mesi per presentare la documentazione mancante, pena la decadenza dalla prestazione stessa.

ART. 8 (PRESTAZIONI) - 8.1 RIMBORSO SPESE PER COSTO ASSISTENTE FAMILIARE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE DEL DATORE DI LAVORO

CAS.SA.COLF rimborsa ai datori di lavoro domestico (di seguito denominato anche richiedente o assicurato) con patologie certificate di non autosufficienza permanente, le spese documentate ed effettivamente sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori domestici alle proprie dipendenze. Di seguito i dettagli della prestazione:

8.1.1 CONDIZIONI

  1. Almeno un anno di contribuzione in favore della CAS.SA.COLF ai sensi dell’art 53 del CCNL ai sensi dell’art. 7.1 del presente Regolamento;
  2. Lo stato di non autosufficienza uguale o maggiore ai 40 punti del questionario deve essere maturato successivamente al 1 luglio 2021 (art 3);
  3. La prestazione può essere richiesta a qualsiasi età del richiedente, fatto salvo quanto previsto all’art. 5, 6 e 7 comma 2 del presente regolamento;
  4. La prestazione, verrà erogata, qualora al momento dell’iscrizione alla cassa, il richiedente non fosse già in uno stato di permanente non autosufficienza pregressa uguale o maggiore ai 40 punti del questionario.
  5. La prestazione può essere richiesta solo ed esclusivamente se la persona non autosufficiente corrisponde al titolare del rapporto di lavoro.

8.1.2 COMMISSIONE DI VERIFICA

CAS.SA.COLF, per la suddetta prestazione, incaricherà un medico con specifica esperienza che analizzerà le richieste pervenute, e si pronuncerà sulla base della documentazione prodotta in merito allo stato di non autosufficienza permanente del richiedente. CAS.SA.COLF si riserva la facoltà di richiedere la cartella clinica e ogni altra documentazione probatoria in originale.

8.1.3 CAUSALI RIMBORSABILI

La prestazione viene erogata in conseguenza di qualsiasi evento si verifichi e che causi uno stato di non autosufficienza permanente del richiedente.

8.1.4 MASSIMALI DI RIMBORSO

Per la presente garanzia il massimale è di 300,00 € al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi.
I documenti ammissibili al rimborso (cedolino paga o PagoPA INPS). Ciascuna richiesta di rimborso deve pervenire al massimo entro 60 giorni dal termine del mese di competenza per il quale si sta richiedendo la prestazione. Il mancato invio della documentazione nei tempi sopraindicati non darà in nessun caso la possibilità di recuperare le somme.
Tale prestazione non è ripetibile.Per la presente garanzia il massimale è di 300,00 € al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi.
I documenti ammissibili al rimborso (cedolino paga o PagoPA INPS). Ciascuna richiesta di rimborso deve pervenire al massimo entro 60 giorni dal termine del mese di competenza per il quale si sta richiedendo la prestazione. Il mancato invio della documentazione nei tempi sopraindicati non darà in nessun caso la possibilità di recuperare le somme.
Tale prestazione non è ripetibile.

8.1.5 DEFINIZIONI

Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza permanente il richiedente che si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di poter effettuare da solo parte degli atti elementari di vita quotidiana:

  • Lavarsi
  • Vestirsi e svestirsi
  • Andare al bagno e usarlo
  • Spostarsi
  • Continenza
  • Nutrirsi

Per ogni attività viene constatato il grado di autonomia del richiedente nel suo compimento ed assegnato un punteggio secondo il questionario di valutazione funzionale allegato al presente regolamento (allegato A). Lo stato di non autosufficienza permanente viene riconosciuto quando la somma dei punteggi raggiunge almeno 40 punti (per la definizione del punteggio si veda il seguente “Questionario di valutazione”).

8.1.6 DENUNCIA, ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente, il richiedente e/o altra persona che lo rappresenti deve richiederne per iscritto il riconoscimento a CAS.SA.COLF, allegando alla richiesta il “questionario di valutazione“ compilato dal medico curante che attesti la perdita di autosufficienza permanente integrato da una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza, unitamente alla documentazione in possesso del richiedente necessaria per la valutazione degli stati patologici da cui è affetto. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – da intendersi come data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte di CAS.SA.COLF che, in ogni caso, non può superare i 60 giorni.

CAS.SA.COLF si riserva di richiedere al richiedente informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, attivando, se del caso, visite svolte da propri medici fiduciari. Ultimati i controlli medici, la CAS.SA.COLF comunica per iscritto al richiedente, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza permanente.

8.1.7 DECORRENZA

Ove venisse accertato il diritto alla prestazione in favore del richiedente da parte di CAS.SA.COLF, questa decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 8 (PRESTAZIONI) - 8.2 RIMBORSO SPESE PER COSTO ASSISTENTE FAMILIARE IN CASO DI MATERNITÀ DELLA LAVORATRICE

In caso di maternità della lavoratrice già assunta e di necessità di sostituzione della medesima, CAS.SA.COLF rimborsa ai i datori di lavoro domestico le spese documentate sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori assunti in sostituzione.

8.2.1 CONDIZIONI

  1. Almeno un anno di contribuzione in favore della CAS.SA.COLF ai sensi dell’art 53 del CCNL ai sensi dell’art. 7.1 del presente Regolamento;
  2. Il richiedente, al momento della richiesta, deve presentare la documentazione che attesti l’avvenuta assunzione del lavoratore sostituto (lettera di assunzione, denuncia di instaurazione rapporto INPS, prospetti paga e/o ricevute di pagamento bollettino trimestrale INPS) mentre per la lavoratrice sostituita il certificato di gravidanza INPS.

8.2.2 MASSIMALI DI RIMBORSO

Per la presente garanzia il massimale è di € 300,00 annui per ogni lavoratore assunto in sostituzione.

ART. 8 (PRESTAZIONI) - 8.3 PRESTAZIONE SU RESPONSABILITÀ CIVILE IN CASO DI RIVALSA INAIL

Nel caso in cui l’INAIL agisca in rivalsa nei confronti del datore di lavoro per un infortunio indennizzato, CAS.SA.COLF rimborserà il datore di lavoro nei limiti e massimali sotto indicati.

8.3.1 CAUSALI RIMBORSABILI

  1. La prestazione consegue a richieste di rimborso da parte dell’INAIL per risarcimenti erogati in relazione ad infortuni sofferti dai dipendenti addetti ai servizi domestici e dai quali sia derivata morte o una invalidità permanente degli stessi dipendenti, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38 b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38. Il rimborso opera anche per il c.d. “rischio in itinere”, se ed in quanto riconosciuto dall’INAIL.
  2. Dal rimborso sono comunque escluse le malattie professionali.

8.3.2 CONDIZIONI

Per avere il rimborso è necessario che, al momento del Sinistro, il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, naturalmente anche per il dipendente infortunato, a nome del quale deve essere regolarmente versato anche il contributo di assistenza contrattuale.

8.3.3 MASSIMALI DEL RIMBORSO

Il rimborso erogato da CAS.SA.COLF, per i casi succitati, e per ogni singolo datore di lavoro iscritto, ai sensi dei precedenti articoli, e fino alla concorrenza del massimale di € 25.000 per ciascun sinistro e per anno civile.

ART. 8 (PRESTAZIONI) - 8.4 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Nei casi di danni involontariamente causati a terzi dai lavoratori iscritti alla CAS.SA.COLF, per morte, lesioni personali o danneggiamenti alle cose e per la responsabilità civile derivante colpa grave dei quali danni il datore di lavoro iscritto debba rispondere, CAS.SA.COLF rimborsa le spese sostenute nei massimali sotto riportati.

8.4.1 CAUSALI RIMBORSABILI

La copertura si prefigge di tenere indenne il datore di lavoro, in regola con i versamenti di contributi di assistenza contrattuale, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi di legge (art. 2049 del Codice Civile) per danni, alla persona o alle cose, involontariamente cagionati a terzi da parte del proprio dipendente domestico durante lo svolgimento delle funzioni lavorative e durante l’orario di lavoro.

8.4.2 CONDIZIONI

Almeno un anno di contribuzione in favore della CAS.SA.COLF ai sensi dell’art 53 del CCNL ai sensi dell’art. 7.1 del presente Regolamento.

Ai fini del rimborso non sono considerati terzi le persone iscritte nello stato di famiglia, parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado del datore di lavoro e del lavoratore. Nel caso in cui il datore di lavoro desideri attivare la richiesta di risarcimento danni a terzi (RCT) deve comunicare per iscritto l’apertura del sinistro a CAS.SA.COLF entro i termini di cui ai precedenti articoli illustrando i fatti accaduti e allegando idonea documentazione.

8.4.3 MASSIMALI DEL RIMBORSO

Il rimborso è previsto per ogni singolo datore di lavoro iscritto ai sensi dei precedenti art. 5 e 6. CASSA COLF rimborsa le spese sostenute per un massimale annuo di € 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00) nei seguenti limiti: € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00) annui per danni a cose e € 20.000,00 (Euro ventimila/00) annui per danni alla persona.

ART. 8 (PRESTAZIONI) - 8.5 RISCHI ESCLUSI DALLE PRESTAZIONI 8.3 E 8.4

Le garanzie non comprendono i danni:

  • derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia;
  • derivanti dalla proprietà o custodia di cavalli o di altri animali che non siano domestici o da cortile;
  • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
  • derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto; derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività dei seguenti settori: radio, tv, telefonia fissa e mobile; derivanti da atti dolosi del datore di lavoro e/o del lavoratore.

Per la prestazione di cui all’art. 8.4 non sono rimborsabili spese diverse dal mero danno a cose o persone.

ART.9 (COMUNICAZIONI A CAS.SA.COLF)

Gli iscritti a CAS.SA.COLF ai sensi dei precedenti articoli effettueranno le comunicazioni alla stessa con le modalità deliberate CAS.SA.COLF, avvalendosi della relativa modulistica.

ART. 10 (MODALITA’ DI RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI DI CUI DELL’ART. 8)

10.1 RIMBORSO SPESE PER COSTO ASSISTENTI FAMILIARI IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE DEL DATORE DI LAVORO

Per la richiesta si deve utilizzare l’apposito modulo (denominato “Modulo richiesta prestazioni datore di lavoro” – Allegato – B) il cui modello è allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal datore di lavoro.

A tale modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. copia del documento di identità del datore di Lavoro in corso di validità;
  2. copia della documentazione che attesti l’avvenuto versamento con regolarità e continuità dei contributi di assistenza contrattuale;
  3. questionario (Allegato A al presente Regolamento) compilato, timbrato e firmato dal medico curante, unitamente alla documentazione in possesso del richiedente necessaria per la valutazione degli stati patologici da cui è affetto (cartella clinica, certificati specialistici, certificato rilasciato dalla commissione invalidità civile ecc.).

10.2 RIMBORSO SPESE PER COSTO ASSISTENTI FAMILIARI IN CASO DI MATERNITÀ DELLA LAVORATRICE

Per la richiesta si deve utilizzare l’apposito modulo (denominato “Modulo richiesta prestazioni datore di lavoro” – Allegato – B) il cui modello è allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal datore di lavoro.

A tale stampato deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. copia del documento di identità del datore di Lavoro in corso di validità;
  2. copia della documentazione che attesti l’avvenuto versamento con regolarità e continuità dei contributi di assistenza contrattuale;
  3. la documentazione medica della lavoratrice dal quale si evinca lo stato di gravidanza;
  4. lettera di assunzione, denuncia di instaurazione rapporto INPS, prospetti paga e/o ricevute di pagamento bollettino trimestrale INPS.

10.3 (R.C.O.) Copertura della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

Per la richiesta si deve utilizzare l’apposito modulo (denominato “Modulo richiesta prestazioni datore di lavoro” – Allegato – B) il cui modello è allegato al presente regolamento, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal datore di lavoro.

  1. copia del documento di identità del datore di Lavoro in corso di validità;
  2. copia della documentazione che attesti l’avvenuto versamento con regolarità e continuità dei contributi di assistenza contrattuale;
  3. denuncia e verbale INAIL;
  4. certificato di decesso o di invalidità permanente della Lavoratrice/ore.

10.4 (R.C.T.) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Per la richiesta si deve utilizzare l’apposito modulo (denominato “Modulo richiesta prestazioni datore di lavoro” – Allegato – B) il cui modello è allegato al presente regolamento, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal datore di lavoro.

Oltre al modello fornito, deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. copia del documento di identità del datore di Lavoro in corso di validità;
  2. copia della documentazione che attesti l’avvenuto versamento con regolarità e continuità dei contributi di assistenza contrattuale;
  3. in base all’evento avvenuto, copia della denuncia del danneggiato;
  4. eventuali dichiarazioni di testimoni;
  5. in caso di danni a persone, eventuale referto ospedaliero del danneggiato;
  6. in caso di danni alle cose, copia della denuncia del richiedente e l’eventuale preventivo di spesa per il ripristino del danno.

Per la richiesta tramite area riservata MyCassacolf, non è necessario allegare la modulistica prevista per le richieste effettuate con le modalità previste ai precedenti articoli.

ART. 11 (CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE)

CAS.SA.COLF provvede al pagamento delle prestazioni di cui al presente mediante accredito (bonifico) su c/c bancario o postale intestato al datore di lavoro beneficiario.

ART. 12 (ESERCIZIO FINANZIARIO)

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consuntivo annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.

ART. 13 (COSTI DI AMMINISTRAZIONE)

Le risorse necessarie al funzionamento ed all’amministrazione di CAS.SA.COLF nonché quelle inerenti il funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi pervenuti in forza della convenzione di cui al precedente art. 4.

ART. 14 (GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE)

ART. 14 (GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE)

ART. 15 (CONVENZIONI)

Il Comitato Esecutivo di CAS.SA.COLF al fine di garantire le prestazioni di cui al presente regolamento, potrà deliberare l’eventuale sottoscrizione, con una o più Compagnie Assicurative, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio.

ART. 16 (MODIFICHE AL REGOLAMENTO)

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, potranno essere oggetto di eventuali successive revisioni da parte del Comitato Esecutivo di CAS.SA.COLF e comunque nel caso in cui, per effetto di leggi o provvedimenti, si determinino situazioni nuove che incidano sull’attuale assetto normativo in modo da conformarsi a tali leggi e provvedimenti.

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